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Glossario dei Termini Giuridici

AMMENDA

Pena pecuniaria prevista per le contravvenzioni. E' regolata dall'art. 26 del Codice Penale e consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro in genere non inferiore ai 2 Euro e non superiore ai 1032 Euro.

ASTA

Vendita pubblica di beni al miglior offerente effettuata in determinati giorni e in uno specifico luogo. Nel processo civile di esecuzione è una modalità di vendita di specifici beni pignorati nel quale si intende realizzare il prezzo più elevato attraverso una gara pubblica di offerenti.

AUTARCHIA

Perseguimento da parte degli enti pubblici di finalità tipiche dello stato e del godimento di potestà pubbliche.

AZIONE REVOCATORIA

Azione che ha lo scopo di rendere inefficaci nei confronti del creditore gli atti di disposizione del patrimonio con il quale il debitore può arrecare ad esso un pregiudizio.

BOLLETTINO UFFICIALE

Pubblicazione periodica nella quale vengono pubblicati i testi di determinati provvedimenti in maniera tale che questi acquistino pubblicità legale.
Nei bollettini ufficiali delle regioni vengono pubblicati gli atti normativi di queste. Nei bollettini ufficiali dei ministeri vengono pubblicati gli atti dei rami dell'amministrazione centrale.

BUONA FEDE

Stato soggettivo delle condizioni d'animo dell'agente. Il pregiudizio arrecato non viene imputato all'agente, oppure il vincolo contrattuale produce effetti a suo vantaggio anche se sarebbe invalido.

CAMERA DI CONSIGLIO

Luogo in cui il giudice si ritira per deliberare. Nel processo civile e in quello penale indica un procedimento regolato da particolari norme.

CITTADINANZA

Condizione della persona fisica di essere titolare dei diritti civili e politici secondo l'ordinamento dello Stato che riconosce tale condizione.

CONCUSSIONE

Reato consistente nell'abuso dei propri poteri da parte di un pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che costringe o induce qualcuno a dare o promettere a lui o ad altri denaro o altra utilità.

CONFRONTO

Mezzo istruttorio. Nel processo civile, se esistono divergenze tra le deposizioni dei testimoni, il giudice può disporre che vengano messi a confronto. Nel processo penale può essere utilizzato per i testimoni, per i testimoni e gli imputati, per i coimputati quando le loro dichiarazioni risultano non conformi su fatti considerati importanti.

DE CUIUS

Abbreviazione della locuzione latina "De cuius hereditate agitur" che significa (persona defunta) della cui eredità si tratta. Viene utilizzata in fase di successione per indicare la persona dalla cui morte ha avuto corso la successione ereditaria.

DESUETUDINE

Consuetudine abrogatrice della legge. Riguarda il concreto modo di applicazione delle leggi. Relativamente ad una determinata legge possono esservi dei comportamenti pubblici e privati radicati e generalizzati che fanno in modo che certe questa non venga più utilizzata.

DISPOSITIVO

Parte conclusiva della pronuncia del giudice nel quale viene espresso il comando.

EQUITÀ

Giustizia nel caso concreto, in sede di decisione si tiene conto delle particolarità del singolo caso.

EREDITÀ

Complesso di beni e rapporti che si trasmettono mediante la successione legittima o testamentaria.

FATTISPECIE

Termine con il quale si indica una situazione-tipo considerata astrattamente dalla una norma come produttrice di effetti giuridici.

FIDEJUSSIONE

Contratto tramite il quale si costituisce a favore del creditore una garanzia personale di un terzo. Il fideiussore risponde al creditore con tutti i propri beni fino all’ammontare del credito garantito.

FONTI DEL DIRITTO

Insieme degli atti e dei fatti riconosciuti idonei a creare, modificare o estinguere le norme di un ordinamento giuridico.

GAZZETTA UFFICIALE

Organo che pubblica le leggi e gli altri provvedimenti. Le leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

GERARCHIA

Rapporto organizzativo secondo il quale gli enti inferiori sono subordinati agli enti superiori.

GIUDICE DI PACE

Giudice che esercita la giurisdizione in campo civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le competenze attribuitegli.

IMPARZIALITÀ

Dovere del giudice che deve decidere nel processo in favore di una delle parti in base alle norme giuridiche e in base a criteri e valori accettabili in un magistrato onesto.

INCANTO

Vendita all'incanto. Procedura prevista per la vendita forzata, consistente in una gara aperta al pubblico, fatta secondo modalità previste dalla legge, il cui scopo è la scelta dell'aggiudicatario che fra i partecipanti ha fatto l'offerta maggiore.

INGIUNZIONE DI PAGAMENTO

Nel processo civile, provvedimento del giudice mediante il quale, a richiesta di parte e se esistono i presupposti, pronuncia l’ordinanza di ingiunzione o di consegna. Ha portata immediatamente esecutiva.

MOBBING

Espressione inglese usata per indicare un comportamento vessatoriosolitamente applicato nel mondo del lavoro, consistente in violenze psicologiche all'interno di un gruppo verso un lavoratore che si vuole isolare, emarginare o allontanare.

OBBLIGAZIONE

Vincolo giuridico in forza del quale un soggetto, il debitore, è tenuto a un comportamento patrimonialmente valutabile in favore di un altro soggetto, il creditore il quale ha diritto all'adempimento da parte del debitore.

QUERELA

Atto attraverso il quale una persona offesa da un reato non perseguibile d'ufficio, chiede che si proceda penalmente nei confronti del colpevole.

REQUISITORIA

Atto con cui il Pubblico Ministero presenta le proprie richieste motivando le sue conclusioni.

RICUSAZIONE DEL GIUDICE

Dichiarazione mediante il quale le parti deducono l'esistenza di uno dei motivi, stabiliti dalla legge, che provocano l'esclusione di un magistrato dalle funzioni di giudice in un procedimento penale.

ROTA ROMANA

Tribunale supremo dello stato della chiesa e massimo organo giudicante per tutti i cattolici nelle materie del diritto canonico.

SENTENZA

Nel processo civile è un atto del giudice nel quale il giudice stesso decide totalmente o parzialmente il merito della causa. E' costituita da una parte iniziale in cui indica l'ufficio giudiziario che l'ha pronunciata, i nomi e le conclusioni delle parti; una parte centrale detta motivazione in cui sono indicate le ragioni che hanno condotto alla decisione; una parte finale detta dispositivo in cui il giudice esprime una propria decisione.
Nel processo penale è il provvedimento che definisce il processo. Il giudice la pronuncia nel nome del popolo italiano e deve essere motivata a pena di nullità.

SOCIETAS

Nel diritto romano era un contratto consensuale mediante il quale due o più persone si obbligavano a mettere in comune beni e opera per raggiungere risultati vantaggiosi per tutte le parti del contratto.

STATO DI BISOGNO

Nel diritto penale, situazione che porta una persona a commettere un reato.

TITOLO ESECUTIVO

Titolo che dà il diritto di effettuare l'esecuzione forzata. I titoli esecutivi giudiziali sono le sentenze di condanna e gli altri provvedimenti giurisdizionali a cui questo tipo di efficacia viene attribuita per legge. Sono titoli esecutivi stragiudiziali le cambiali, gli assegni e gli atti ricevuti da notaio relativi a obbligazioni pecuniarie.

USUCAPIONE

Modo di acquisto della proprietà a titolo originario per effetto del possesso di una cosa per un determinato periodo di tempo.

VILIPENDIO

Reato che consiste nel mostrare disprezzo verso persone, istituzioni o beni giuridici.

 

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